CometeNews
a cura di Livia Sturlese Tosi
Augurandovi un sereno anno nuovo, iniziamo il 2023 con l’intervista all’Avvocato Valeria Vezzosi, Foro di Firenze, Mediatrice familiare, Coordinatrice genitoriale, referente AIAF (Associazione Italiana Avvocati di Famiglia) per Firenze, membro della Giunta Nazionale dell’esecutivo AIAF.
Inoltre, abbiamo il piacere di ricordarvi i corsi di Curatore Speciale per il Minore, rivolto agli avvocati, in partenza il 28 gennaio, e, tutti in partenza sabato 4 Febbraio, il corso per Coordinazione Genitoriale e il corso di Mediazione Scolastica.
Buona lettura!
CometeNews – 14ª uscita
Intervista a Valeria Vezzosi
LEPORATTI: La Riforma della Giustizia entrerà in vigore nel prossimo mese di marzo 2023 quindi nell’imminenza. Quali le novità, gli aspetti più significativi in riferimento al minore e ai suoi diritti?
VEZZOSI: Innanzitutto possiamo dire che siamo di fronte ad una riforma epocale: la riforma che entra in vigore il primo di marzo, è stata anticipata dalla legge finanziaria 2023. Il minore sarà soggetto a procedimenti che verranno amministrati sulla base di un rito unico e questo consentirà una più efficace e pronta tutela dei suoi diritti. Altro aspetto molto importante, che viene rafforzato, è quello della figura di rappresentanza all’interno del processo, una figura che rappresenta processualmente l’interesse del minore, ovvero il curatore speciale del minore, già introdotto a giugno 2022, viene adesso ad avere una specifica collocazione nell’articolo 473 bis, comma 7 e 8, del Codice di procedura civile.
LEPORATTI: Mi vengono in mente diverse situazioni che possono riguardare i minori. Pensiamo ad esempio alle separazioni e ai divorzi alla conflittualità fisiologica e talvolta patologica che caratterizza determinate situazioni. Come potremmo pensare al curatore speciale e alla tutela del diritto del Minore in queste situazioni?
VEZZOSI: La Riforma del processo civile centrata sul minore ha introdotto numerosi elementi utili che vanno a garantire che il minore sia coinvolto in un procedimento. Oltre al curatore speciale, è stata prevista la massiccia possibilità di proporre la mediazione familiare ed è stata prevista anche la figura dell’ausiliario del Giudice, a cui vengono attribuiti compiti specifici. Garantire gli interessi del minore pena la nullità del procedimento. Si comprende bene che non è un’operazione di scarso rilievo.
LEPORATTI: No indubbiamente no. Colpisce anche il ricorso significativo alla mediazione familiare, al coordinatore genitoriale, quando la norma fa riferimento ad un soggetto con specifiche competenze che possa essere di supporto al Giudice in questi contesti complessi. Le pongo quindi un’ultima domanda, relativa a quale relazione si instaura tra l’avvocato, Il curatore speciale e le varie altre figure, dal mediatore al coordinatore genitoriale, sempre nell’esclusivo interesse del minore.
VEZZOSI: Questa è una domanda che richiederebbe, per rispondere, un vero e proprio trattato quindi spero di riuscire ad essere chiara. L’avvocato che svolgerà le funzioni di curatore speciale del minore sarà in quella veste parte processuale che si va a sostituire al minore. Dovrà quindi essere un professionista specificatamente formato non soltanto in diritto di famiglia ma anche in quelle ulteriori materie che sono necessarie per comprendere adeguatamente i bisogni del minore, per relazionarcisi e per poterci avere un minimo scambio.
Il concetto di minore va dagli 0 ai 18 anni, quindi dovranno essere competenze ben specifiche per colui/colei disponibile a svolgere questo incarico.
Il Mediatore familiare sarà un’altra figura importante e, chiaramente, le figure non si potranno sovrapporre, né tantomeno identificare. Il curatore svolgerà determinate funzioni, il Mediatore ne svolgerà altre. Il Mediatore incontrerà la coppia genitoriale nel tentativo e nella speranza di esserle di aiuto nel raggiungimento di un accordo extraprocessuale da portare in tribunale, raggiunto però in sede extragiudiziale, ovvero al di fuori dalle aule del tribunale.
L’Ausiliario del Giudice invece è una terza figura, ulteriore, che interverrà quando il Giudice ha preso provvedimenti ed è necessario attuare specifici interventi, finalizzati alla riattivazione della comunicazione tra genitori e figli, tra genitori stessi e per supportare in generale la famiglia.
Non necessariamente queste figure devono essere previste per ogni procedimento, salvo la Mediazione familiare, che verrà proposta sia nel Decreto di fissazione dell’Udienza, che in altri momenti, a discrezione del Giudice con invito alla coppia genitoriale, affinchè trovi in autonomia un accordo, finalizzato a dare un nuovo indirizzo alla vita della famiglia.
Ovviamente la Mediazione familiare ha il limite tassativo, nel rispetto della convenzione di Istanbul, della inapplicabilità nelle situazioni di violenza intrafamiliare, sia che esse si siano verificate precedentemente all’instaurazione del procedimento, sia qualora l’insorgenza avvenga nel corso del procedimento stesso.
C’è un espresso monito al Mediatore familiare di interrompere la mediazione laddove intervengano fatti del genere e per questo motivo è richiesta al Mediatore particolare formazione in tema di violenza intrafamiliare. Lo stesso a mio parere per quanto riguarda la figura dell’ausiliare del giudice, anche se la norma non lo specifica.
Anche questo professionista dovrà essere ben formato e ben consapevole di cosa significa violenza familiare, violenza di genere, violenza sui minori, in quanto inoltre chiamato a relazionare il suo operato al magistrato, quindi figura di grande garanzia per il minore
LEPORATTI: Indubbiamente un momento epocale come diceva lei in apertura della nostra intervista. È un momento in cui specifiche competenze sono richieste con intensità e con tempestività. Mi piace pensare, in quanto psicologa e consulente tecnico per il tribunale e lei avvocato, anche ad un lavoro di squadra sempre più stretto, sempre più interdisciplinare tra operatori del diritto e operatori psico giuridici, dell’interesse esclusive del minore.
LE ATTIVITÀ DEL CENTRO CO.ME.TE. DI EMPOLI
CORSI
Corso per Avvocato Curatore Speciale del Minore:
l’incontro col minore, bisogni evolutivi e tecniche di ascolto
Il corso è rivolto agli Avvocati che intendono svolgere attività di Curatore Speciale
24 crediti formativi A.Co.Ge.S.
15 crediti formativi per Avvocati (CNF – Consiglio Nazionale Forense)
PROGRAMMA:
• L‘incontro con il minore: lettura degli atti in funzione del 1° incontro
• L’incontro con il minore:
– Il colloquio;
– La comunicazione verbale e non verbale;
– Tecniche di ascolto
• Bisogni evolutivi
• L’incontro con il minore: il curatore speciale e la fratria
• L’incontro con il minore: dovere di verità
– Indipendenza del minore dai genitori e dal Magistrato
ONLINE
INIZIO sabato 28 Gennaio 2023
Orario 9-18
Per iscrizioni: Inviare una mail a info@centrocomete.org
Corso Online in Mediazione Scolastica
II Corso in Mediazione Scolastica affronta ed approfondisce tutte le tematiche riguardanti i conflitti nei sistemi scolastici ed educativi, in particolar modo per quanto riguarda l’area giuridica, sociale, pedagogica e della mediazione in tutte le sue forme: mediazione tra pari, mediazione riparativa e mediazione per la cooperazione.
ONLINE
SAVE THE DATE: INIZIO 28 GENNAIO 2023
112 ore suddiviso in giornate (sabato) di 8 ore ciascuna alle quali devono essere aggiunte 30 ore di tirocinio e 20 ore di supervisione individuale e/o di gruppo.
Corso Online per Coordinatore Genitoriale
Corso riconosciuto da A.Co.Ge.S. (Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica)
Corso riconosciuto da AIMS quale specilistica in Coordinazione Genitoriale, con esonero per Mediatori Familiari dall’obbligo di maturazione di ulteriori crediti formativi
ONLINE
SAVE THE DATE: INIZIO 4 FEBBRAIO 2023
9 incontri mensili di sabato + esame finale
Orario 9 -18